Lo Statuto della Fondazione Fabrizio Bertuzzi e Mina Losi
ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita, per volontà testamentaria, la Fondazione culturale denominata “Bertuzzi Fabrizio & Mina Losi”. La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
ART. 2
SEDE E DURATA
La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima e unitaria struttura.
La Fondazione ha sede legale in loc. CALLEGARI – BOBBIO n. 7 PRESSO LA SALA ACCOGLIENZA DEL MUSEO ETNOGRAFICO VAL TREBBIA.
La sua durata è illimitata.
ART. 3
SCOPO E ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione persegue, nell’interesse della collettività diffusa, finalità di tutela, promozione e valorizzazione della cultura rurale del piacentino, con particolare riguardo ai territori collinari e montani; si propone altresì la valorizzazione e promozione del pensiero del suo fondatore in materia di tutela del patrimonio storico-architettonico minore dei borghi collinari, al fine di sviluppare una sensibilizzazione nei recuperi di un’architettura minore, ma estremamente significativa per mantenere e tramandare la cultura del territorio.
Le predette finalità saranno perseguite attraverso
- la raccolta, catalogazione, elaborazione e gestione del patrimonio cartaceo del de cuius e non solo, anche attraverso la sua esposizione, così da renderlo fruibile alla collettività diffusa;
- l’organizzazione di mostre anche fotografiche, convegni, lezioni, seminari attinenti alle tematiche culturali sopra esposte; l’organizzazione di visite guidate, la pubblicazione di quaderni, il tutto senza alcuna finalità commerciale e di lucro; ciò al fine di favorire la conoscenza e la divulgazione del predetto materiale a favore della collettività diffusa, di enti interessati, pubbliche amministrazioni, così da tramandare la cultura del territorio;
- l’assegnazione di borse di studio per studenti che intendono affrontare, con tesi di lauree specialistiche, compreso dottorati di ricerca, le tematiche sopra citate delle facoltà di architettura ed affini. L’assegnazione sarà disposta a favore di studenti che versino in condizioni economiche disagiate e/o portatrici di disabilità fisiche e sarà disciplinata da regolamento all’uopo predisposto.
La Fondazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Per il raggiungimento dei sopra citati scopi la Fondazione collaborerà con istituzioni pubbliche, ordini professionali, associazioni di volontariato ed associazioni che hanno visibilità nazionale operanti sul territorio.
ART. 4
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale del testatore, arch. Fabrizio Bertuzzi, come descritto nel testamento olografo costitutivo della Fondazione medesima, che si allega al presente Statuto divenendone parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 5
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti;
- il Segretario.
Tutte le cariche elettive hanno durata illimitata e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio, purché regolarmente documentate.
ART. 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dai membri citati nel testamento olografo e, precisamente:
- Dino Magistrati;
- Stefano Zucchi;
- Lorenzo Spagnoli;
- Gianni D’amo.
Ogni qualvolta venga meno un consigliere, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione scegliendo membri coerenti con le volontà testamentarie.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- programma anno per anno l’attività sociale;
- ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre di ogni anno quello preventivo per l’anno successivo;
- delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.
ART. 7
PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione è designato nella persona di Dino Magistrati come espresso nelle già citate volontà testamentarie.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.
Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all’ esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell’ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detto provvedimento.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio.
Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.
ART. 8
VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.
ART. 9
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno sette giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.
ART. 10
SEGRETARIO
Il Segretario della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi; la carica è gratuita.
I suoi compiti saranno determinati dall’organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell’archivio della Fondazione.
ART. 11
REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei conti viene designato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione, verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina il bilancio annuale e redige una relazione accompagnatoria al bilancio medesimo.
Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Al Revisore non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 10.10.1994 n.645 e dal D.L. 21.06.1995 n.239 convertito dalla L. 03.08.1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
ART. 12
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
1) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
2) il libro giornale della contabilità sociale;
3) il libro dell’inventario.
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.
ART. 13
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio conclusosi; approva altresì entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’anno successivo.
In ogni caso, dovrà attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.
ART. 14
ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione e al devoluzione del patrimonio, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, in attuazione di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 27 e segg. c.c. e dagli artt.11 e
segg. Disp. Att. Cod. Civ., come modificato dal D.P.R. n.361/2000, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.
All’ atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni dei legge in materia.
Bobbio, 28/12/2009
Aree di Attività
Le finalità che la Fondazione si propone di perseguire nel suo Statuto vengono ottemperate con diverse modalità, tutte coerenti con i fini della Fondazione.
- Raccolta, catalogazione, elaborazione e gestione dell' Archivio Fabrizio Bertuzzi per renderlo fruibile dalla collettività diffusa;
- Organizzazione di mostre, anche fotografiche, convegni, lezioni, seminari attinenti le finalità culturali che la Fondazione si è posta;
- L'assegnazione di borse di studio per studenti che intendono affrontare, con tesi di lauree specialistiche o dottorati di ricerca le tematiche che sono riportate nell'art. 3 dello Statuto.
Proprio nell'ambito dell'assegnazione di borse di studio la Fondazione ha finanziato per l' a.a. 2010/11 una borsa di studio, per un iscritto, dal titolo "FORME INSEDIATIVE E TIPOLOGIE RURALI NEL MEDIO ED ALTO APPENNINO PIACENTINO - GLI STUDI DELL' ARCH. FABRIZIO BERTUZZI" all'interno del Dottorato di Ricerca "LUOGHI TEMPI DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO" dell'Università di Brescia.